L’attuale formulazione del n. 31) della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 26ottobre 1972. n.633, prevede dunque l’applicazione dell’aliquota IVA del 4%, fra l’altro, alle cessioni e importazioni di “autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1,lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido,e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie